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D.M. 18/07/2003
d) Valori limite
1) Il livello di concentrazione non dovrā essere mente alla direttiva 72/306/CEE.
2) Se il dato non č disponibile o se le autoritā come valore di riferimento, il livello di concentrazione non dal costruttore o ai valori limite del coefficiente di assorbimento, che sono i seguenti: Coefficiente d'assorbimento massimo per:
-motori diesel ad aspirazione naturale: 2,5 m -1 ,
-motori diesel a turbocompressione: 3,0 m -1 ,
- si applica un limite di 1,5 m -1 ai seguenti veicoli, omologati secondo i valori limite che appaiono nella
a) riga B della tabella della sezione 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE -(veicoli commerciali Leggeri Diesel- Euro4)
b) riga B1 delle tabelle della sezione 6.2.1 dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva 1999/96/CE - (veicoli commerciali pesanti Diesel- Euro4)
c) riga B2 delle tabelle della sezione 6.2.1 dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva 1999/96/CE - (veicoli commerciali pesanti Diesel- Euro5)
d) riga C delle tabelle della sezione 6.2.1 dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva 1999/96/CE -(veicoli commerciali pesanti EEV) o i valori limite delle modifiche seguenti della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE, o i valori limite delle modifiche seguenti della direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva 1999/96/CE, oppure valori equivalenti in caso di impiego di un tipo di apparecchia-tura diversa da quella utilizzata per l'omologazione CE. Qualora non sia possibile stabilire una corrispondenza con la sezione 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE, o ai sensi della sezione 6.2.1 dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva 1999/96/CE, ai veicoli imma-tricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1o luglio 2008 si applica quanto previsto sopra.
3) Questi requisiti non si applicano ai veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1980.
4) Si considera che i veicoli non abbiano superato la prova solo se la media aritmetica dei valori regi-strati in almeno gli ultimi tre cicli di accelerazione libera č superiore al valore limite. calcolato ignorando i valori che si discostano fortemente dalla media registrata o i risultati di un qual-siasi altro calcolo statistico che tenga conto della dispersione delle misurazioni. Gli Stati membri possono limitare il numero massimo dei cicli di prova.
5) Al fine di evitare prove inutili, in deroga alle prescrizioni del punto 8.2.2, lettera d), punto 4, gli Stati membri possono considerare che un veicolo non ha superato la prova se i valori registrati sono consi-derevolmente superiori ai D.M.I.T. 18-07-2003 Controlli delle emissioni di gas di scarico dei veicoli a motore. valori limite dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo (o metodo equivalente) previsti al punto 8.2.2, lettera b), punto 2 ii). Sempre al fine di evitare prove inutili, in deroga alle prescrizioni del punto 8.2.2, lettera d), punto 4, gli Stati membri possono considerare che un veicolo ha superato la prova se i valori registrati sono considerevolmente inferiori ai valori limite dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo (o metodo equi-valente) previsti al punto 8.2.2, lettera b), punto 2 ii).
8.2.3. Apparecchiatura di controllo Ai fini del controllo delle emissioni dei veicoli sono utilizzate apparecchiature atte a stabilire con precisione che siano stati rispettati i valori limite prescritti o indicati dal costruttore.
8.2.4. Se, durante la procedura di omologazione CE, un tipo di veicolo non risulta conforme ai valori limite stabi-liti dalla presente direttiva, per quel tipo di veicolo gli Stati membri possono fissare valori limite superiori, sulla base di prove fornite dal costruttore. Essi ne informano quindi la Commissione, che a sua volta ne informa gli altri Stati membri.
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